Legalità

questa ricerca legale è stata fatta dal progetto di  Educazioneparentale.org  che mette in relazione le famiglie di homeschoolers

Le principali norme di riferimento, di tale istituto, sono:
Artt. 111 e seguenti d.lgs 497/1994;
Artt. 1 commi 4 e 5 d.lgs 76/2005;
Artt. 8 comma 4 e 11 commi 5 e 6 d.lgs 59/2004;
Artt. 192/193 TU 297/1994;
Art. 3 legge 169/2008;
DM 489/2001.
Nel parere verranno utilizzati indifferentemente come sinonimi gli aggettivi “familiare”, “parentale” e “paterna” per qualificare il tipo di istruzione all’esame.
A) Sulla comunicazione annuale
L’art. 1 comma 4 del dl.g.s. 76/2005 (“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”) prevede che:
“I genitori, o che ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Secondo l’art. 5 del d.lgs 76/2005:
“Responsabili dell’adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formativa.
Alla vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione…………..provvedono:

  • il Comune ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;
  • il dirigente dell’istituzione scolastica…. presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
  • la provincia, attraverso i servizi per l’impiego in relazione alla funzioni di loro competenza a livello territoriale;
  • i soggetti che assumo, con il contratto di apprendistato… i giovani tenuti all’assolvimento dell’obbligo scolastico….e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni rispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro”.
Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:
  1. La responsabilità dell’adempimento dell’obbligo scolastico è dei genitori dei minori (o di chi ne fa le veci).
  2. La scelta della istruzione paterna va fatta annualmente e comunicata alla autorità competente da parte di entrambi i genitori dei minori.
  3. I genitori hanno diritto di ricorrere alla istruzione paterna e familiare.
  4. La possibilità della istruzione paterna non è concessa dalla autorità amministrativa. E’ un diritto che deriva direttamente dalla previsione costituzionale dell’art. 30 e dalle leggi sopra citate.
  5. Come previsto dall’art. 1 comma 4 d. lgs 76/2005, i genitori che esercitano tale diritto sono tenuti darne comunicazione alla autorità (non a farne domanda).
  6. La comunicazione va indirizzata al Sindaco del Comune in cui risiede il minore, responsabile della vigilanza sull’adempimento dell’obbligo (art 5 d. lgs. 76/2005).
  7. Il Dirigente scolastico è coinvolto nella vigilanza sull’obbligo quando il minore è stato iscritto, o per lui è stata richiesta l’iscrizione, presso una istituzione scolastica (art. 5 comma 2 lettera b d.lgs. 76/2005).
  8. Risulta comunque opportuno inviare la comunicazione tanto al Sindaco quando al Dirigente scolastico della scuola che sarebbe territorialmente competente per la iscrizione.
  9. La comunicazione va effettuata annualmente.
  10. Le norme non prevedono alcun termine entro il quale effettuare tale comunicazione.
  11. In ogni momento dell’anno i genitori possono scegliere la istruzione paterna per i propri figli, anche interrompendo la frequenza presso una scuola statale o paritaria.
  12. E’ in ogni caso consigliabile effettuare tale comunicazione, se possibile, entro il termine stabilito annualmente per le iscrizioni scolastiche.
  13. Come già detto il Dirigente scolastico non può negare il diritto di avvalersi dalla istruzione parentale.
  14. I genitori infatti non sono tenuti a richiedere di poter esercitare tale diritto, essi sono tenuti solo a comunicare la decisione di volerlo esercitare.
  15. I genitori che scelgono la istruzione paterna sono tenuti a dimostrare di averne la capacità tecnica economica, per provvedere direttamente o privatamente alla istruzione dei figli.
  16. La capacità tecnica è necessaria per provvedere “direttamente” alla istruzione dei figli; la capacità economica è necessaria per provvedere “privatamente” alla istruzione dei figli.
  17. I genitori infatti possono provvedere in prima persona alla istruzione del minore (direttamente) o tramite professionisti (privatamente).
  18. Le norme vigenti, sia primarie ( leggi e decreti legislativi ) che secondarie ( Dpcm, dm e om ), non specificano quali requisiti i genitori devono possedere per documentare la capacità tecnica ed economica.
  19. Per capacità tecnica si può ragionevolmente intendere un grado di istruzione, posseduto da almeno uno dei genitori, sufficiente per poter insegnare direttamente al figlio (vi è quindi un rapporto tra età del minore, grado scolastico di riferimento e titolo di studio del genitore).
  20. Per capacità economica si può intendere un livello di reddito, anche minimo purché presente, che possa permettere ai genitori di usufruire di prestazioni professionali onerose per la istruzione del figlio.
  21. A parere di chi scrive l’amministrazione scolastica potrebbe anche chiedere la dichiarazione dei redditi del genitore che ha scelto di provvedere “privatamente” alla istruzione del figlio.
  22. Ciò che risulterebbe illegittima è la contestazione della capacità economica, al di fuori di casi estremi di nullatenenza .
  23. Di fronte alle possibili ingerenze/resistenze del Dirigente Scolastico il genitore deve rimanere fermo, se lo ritiene, nella scelta della istruzione paterna limitandosi a confermare l’esercizio del proprio diritto.
  24. E’ il Dirigente che non ha strumenti per impedire l’esercizio di tale diritto, se il genitore se ne vuole avvalere.
  25. Come detto nessuna disposizione normativa precisa né quali siano i requisiti richiesti ai genitori, né quali siano le verifiche e i controlli che devono essere effettuati.
  26. Da 7/8 anni il MIUR, con circolari inviate agli uffici periferici, sostiene (illegittimamente per quanto dirà in seguito) l’obbligatorietà dell’esame di idoneità annuale, come strumento di verifica della capacità tecnico/economica dei genitori.
  27. Tale “forzatura” conferma la assenza di indicazioni specifiche sui requisiti richiesti e sulle modalità di verifica degli stessi.
  28. Come detto il genitore è tenuto a fornire i documenti base comprovanti la capacità tecnica (ad es. autodichiarazione sul titolo di studio posseduto) o economica (dichiarazione dei redditi).
  29. Se ci si avvale di uno o più professionisti è possibile fornire anche i nomi e i titoli di tali persone.
  30. Per il resto il Dirigente non ha strumenti per effettuare verifiche e controlli, per cui il genitore, se lo ritiene, può limitarsi a confermare di essere in possesso della capacità tecnica o economica richieste dalla legge (è consigliabile dichiarare di essere in possesso di entrambi i requisiti, tecnico ed economico).
  31. Oltre che al Sindaco del Comune di residenza, per il minore in età utile per la iscrizione alla scuola secondaria di primo grado, la comunicazione può inviata anche al Dirigente della scuola primaria (che oggi riceve le iscrizioni per le prime medie ex CM 110/2011).
  32. Dopo l’esame conclusivo della Scuola secondaria di primo grado è bene inviare la comunicazione al Dirigente scolastico della secondaria di primo grado, competente a ricevere le iscrizioni per la scuola superiore.
B) Sugli esami di idoneità e di Stato
Il nostro ordinamento scolastico è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione.
I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali.
Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe.
Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo di istruzione).
L’istituto della istruzione paterna è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie).
I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato.
Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola.
Così agli scrutini di fine anno che sanciscono la idoneità alla classe successiva o alla ammissione all’esame di Stato, di norma gli alunni arrivano da “interni”.
Anche per gli alunni che non frequentano una scuola abilitata a rilasciare titoli di studio è assicurata la possibilità di conseguire un titolo di studio.
A tal fine l’alunno “esterno” deve sostenere da “privatista” l‘ esame di idoneità per il titolo intermedio e l’esame di Stato per il titolo conclusivo.
Il sistema fondato sul valore legale del titolo di studio prevede necessariamente la individuazione di competenze e conoscenze fissate dall’ordinamento che l’alunno deve possedere per conseguire il titolo richiesto.
La valutazione circa il possesso ( o meno) dei requisiti richiesti dall’ordinamento è rimessa alla discrezionalità dei docenti che collegialmente valutano la preparazione dell’alunno.
Pertanto nel nostro ordinamento, in caso di esami di allievi esterni, sono inevitabili:
la verifica del possesso da parte degli alunni dei livelli di apprendimento predeterminati;
la discrezionalità (non certo l’arbitrio) della Commissione che opera tale valutazione.
L’art. 8 del d.lgs 59/2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione” relativo alla valutazione nella scuola primaria, al quarto comma prevede che:
“Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo”.
Lo stesso d. lgs 59/2004 all’art. 11 relativo a “valutazione, scrutini ed esami” nella scuola secondaria di primo grado, ai commi 5 e 6 prevede che:
“Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, rispettivamente, l’undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.
All’esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell’anno in corso compiano ventitre anni di età”.

L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che : “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali , pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame di idoneità”.
Alla luce di tali disposizioni:

  1. L’esame di idoneità è un titolo di studio avente valore legale , di carattere intermedio perché attesta la idoneità dell’alunno alla iscrizione ad una determinata classe. Chi proviene da scuola paterna deve sostenerlo se vuole iscriversi a scuola statale o paritaria .
  2. Sottoporsi all’esame di idoneità è un obbligo per chi vuole “lasciare” la scuola paterna. Chi intende proseguire in tale tipo di istruzione può chiedere di sostenere l’esame di idoneità , ma , per le norme oggi vigenti ( fino a che non cambieranno), non è certo obbligato a sottoporsi all’esame di idoneità .
  3. Le recenti e periodiche circolari ministeriali in materia di iscrizioni ed esami sono errate là dove prevedono come obbligatorio l’esame di idoneità per gli alunni in istruzione paterna.
  4. Per tali alunni che vogliono proseguire l’ istruzione paterna l’esame di idoneità è una facoltà e non un obbligo.
  5. Le procedure di iscrizione e di svolgimento dell’esame di idoneità sono normate dal Miur . Gli esami si devono sostenere a giugno o, in caso di malattia dell’alunno, nella sessione suppletiva prevista entro la fine dell’anno scolastico ( art. 8 dlgs 59/2004 ).
  6. Non è prevista la possibilità di sostenerli in ogni momento dell’anno.
  7. Sul punto le singole scuole non hanno margini di discrezionalità.
  8. La domanda va fatta entro il 30 aprile ( CM 27/2011).
  9. Le norme dettate dal Miur regolando una procedura finalizzata ad emettere un atto di natura amministrativa ( la idoneità alla classe..) sono vincolanti sia per la scuola statale che per quella paritaria; la violazione delle norme procedurali potrebbe anche comportare la annullabilità del titolo rilasciato.
  10. Le norme di riferimento sono quelle indicate nel parere ( art. 8 e 11 dlgs 59/2004; artt. 192 e 193 TU 297/1994; DPR 122/2009) . In particolare questa ultima è la norma più recente in materia di valutazione degli alunni.
  11. L’OM 90/2001, emanata ai sensi dell’art. 205 del Tu 297/1994, è ancora oggi valida nelle parti compatibili con le norme primarie. Per l’esame di maturità ogni anno il Miur , sempre ai sensi dell’art. 205 TU 297/1994, emana una apposita ordinanza ministeriale. Ogni anno dal miur vengono dettate disposizioni in materia di esami e scrutini , di solito con note e circolari ( ad es CM 27/2011). Tali disposizioni non possono introdurre deroghe alle norme sopra citate ( ma solo integrazioni, precisazioni, applicazioni…).
  12. Ci si può certamente non avvalere della materia religione. La composizione della Commissione per l’esame di idoneità è al momento indicata dalla CM 27/2011 .
  13. Le norme principali in materia di esami di stato scolastici ( fine primo ciclo e fine secondo ciclo ) sono rispettivamente l’art. 11 del dlgs 59/2004 e la legge 425/1997 come modificata dall’art. 1 della l. 1/2007. Ogni anno per l’esame di maturità il Miur emana una apposita ordinanza ministeriale ai sensi dell’art. 205 del TU 297/1994.
  14. In tali norme, e nelle disposizioni attuative ministeriali , sono indicate le finalità e le modalità di svolgimento degli esami .
  15. Nel nostro ordinamento ( indicazioni nazionali ) sono indicate le competenze che l’alunno deve possedere al termine di un percorso ( gli obiettivi di apprendimento ) . E’ il raggiungimento di tali obiettivi che l’esaminatore deve verificare al fine di rilasciare l’idoneità alla classe successiva . Come l’alunno sia giunto alla acquisizione di tali competenze è meno rilevante . Il “metodo” e il “programma” alternativi non dovrebbero rilevare ( né in senso favorevole né in senso contrario ). Circa la presenza dei genitori all’esame non vi sono appigli normativi che permettano di sostenerla.
  16. La sede di esame è indicata dalle norme . Il dirigente che accoglie la richiesta può derogare la previsione ordinaria. Se una domanda è fatta in più sedi comporta che in quelle che non interessano la stessa venga ritirata ( è una prassi non consigliabile).
  17. Se un alunno non supera l’esame non acquisisce la idoneità richiesta .
  18. Non vi è l’obbligo di sostenere l’esame di idoneità . Solo l’idoneità alla prima classe della scuola secondaria è richiesta dall’art. 11 del dlgs 59/2004 per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.
  19. Circa i requisiti di ammissione a tale esame si rinvia ad un punto successivo.
C) Per chi non vuole avvalersi degli esami di idoneità .
Le norme sopra citate ( d.lgs. 59/2004 e Tu 297/1994 ) prevedono la facoltà e non l’obbligo della sottoposizione all’esame di idoneità. Lo stesso concetto di “ammissione” all’esame di idoneità presuppone che l’interessato chieda di poter sostenere l’esame. L’obbligo dell’esame di idoneità scatta solo per chi, provenendo dalla istruzione parentale, voglia iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

  1. Se una famiglia chiede di far sostenere l’esame di idoneità al minore , ma poi ci ripensa , è bene che lo comunichi ( per correttezza relazionale ), ma incorre in un solo effetto giuridico : non fa conseguire al minore la idoneità ad una determinata classe.
  2. L’art. 1 comma 622 della legge 296/2006 prevede che : “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età . L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni “.

Dal tenore letterale della norma non vi è l’obbligo di conseguire un titolo di studio ( e non si viola alcun obbligo se non lo si consegue ).
Certo che essendo la finalità dell’obbligo il conseguimento di un titolo , se il genitore non cerca di far conseguire un titolo al figlio potrebbe essere accusato di violazione della ratio della norma.
  3. Si veda il comma 6 dell’art. 11 del dlgs 59/2004 .
Possono essere ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo :
  • coloro che compiono 13 anni entro il 30 aprile e sono in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ;
  • a prescindere dall’età coloro che hanno tale titolo da almeno un triennio;
  • coloro che hanno almeno 23 anni di età.
  4. Per il dirigente l’alunno in istruzione parentale che non richiede l’esame di idoneità è un “estraneo”. Tale alunno non è iscritto ad una scuola e pertanto non può risultare assente, né essere bocciato ad un esame al quale non ha mai chiesto di partecipare.
  5. Non richiedere l’esame di idoneità per il proprio figlio non può essere interpretato come inadempimento dell’obbligo scolastico.
In allegato un appunto sulle conseguenze penali della violazione dell’obbligo scolastico. Per scaricarlo cliccare sul tasto destro del mouse "salva destinazione con nome"

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